IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 1996 contenente la tabella XLV / 5 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore economico; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Messina; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1997; Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle sedute del 24 gennaio 1997 e 16 maggio 1997; Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo in adeguamento a quanto stabilito dal CUN nei suddetti pareri; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, e' integrato come appresso: Articolo unico Gli attuali articoli da 292 a 303 incluso, relativi alla scuola di specializzazione in diritto dell'economia sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo articolo con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in Diritto dell'economia Art. 292. - 1. E' istituita presso l'Universita' di Messina la scuola dl specializzazione in "Diritto dell'economia" che conferisce il diploma dl specialista in "Diritto dell'economia". La scuola, mediante una specifica e piu' adeguata conoscenza della legislazione economica italiana e comunitaria sull'attivita' economica e sulle realta' finanziarie del mercato, ha lo scopo di preparare specialisti in grado di svolgere la propria attivita' nel settore imprenditoriale, presso la pubblica amministrazione, gli enti economici e le istituzioni delle Comunita' europee. 2. La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di diritto commerciale e del lavoro della facolta' di economia dell'Universita' di Messina. 3. La durata del corso e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno di corso prevede almeno 240 ore di insegnamento e 120 ore di attivita' pratiche guidate. Nel determinare il piano degli studi il consiglio della scuola deve rispettare i seguenti vincoli: area giuridica (settori N03X, N04X, N05X, N06X, N07X, N10X, N13X, N14X, N20X) almeno 120 ore di lezioni e 60 di attivita' pratiche; area economica (P01B, P01C, P01F) almeno 80 ore di lezioni e 40 di attivita' pratiche; area aziendale (P02A, P02B, P02C, P02D, P02E) almeno 80 ore di lezioni e 40 di attivita' pratiche, area quantitativa (S02X, S03B) almeno 40 ore di lezioni e 20 di attivita' pratiche guidate. La frequenza e' obbligatoria. Detta frequenza non puo' comunque essere inferiore ai 2/3 dell'attivita' didattica e delle attivita' pratiche programmate. 4. Il numero degli iscritti e' di dieci per ogni anno e complessivamente di 20 per l'intero corso di studi. 5. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di economia dell'Universita' di Messina e l'istituto di diritto commerciale e del lavoro suddetto. 6. Alla scuola sono ammessi i laureati delle facolta' di giurisprudenza e di economia. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 33 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. 7. Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi anche mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura pari al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) tesi dl laurea nella disciplina attinente alla specializzazione; b) voto di laurea; c) le pubblicazioni sulle predette materie. La valutazione avviene secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Le materie di insegnamento sono le seguenti: Area giuridica Diritto agrario comunitario (N03X) Diritto agrario e legislazione forestale (N03X) Diritto amministrativo (N10X) Diritto commerciale (N04X) Diritto commerciale comunitario (N04X) Diritto degli enti locali (N10X) Diritto dei trasporti (N06X) Diritto del lavoro (N07X) Diritto della assicurazioni marittime (N06X) Diritto della cooperazione (N04X) Diritto dell'ambiente (N10X) Diritto delle comunita' europee (N14X) Diritto fallimentare (N04X) Diritto industriale (N04X) Diritto internazionale dell'economia (N05X - N14X) Diritto privato dell'economia (N05X) Diritto pubblico dell'economia (N05X) Diritto tributario (N13X) Informatica giuridica (N20X) Legislazione dei beni culturali (N10X) Teoria dell'interpretazione (N20X) Area economica Analisi economica congiunturale (P01B) Economia dei trasporti (P01J) Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica (P01B) Economia dell'ambiente (P01B) Economia delle istituzioni P01C) Economia internazionale (P01F) Economia monetaria (P01F) Economia pubblica (P01C) Economia regionale P01J) Finanza degli enti locali (P01C) Politica economica (P01B) Politica economica europea (P01B) Area aziendale Analisi e contabilita dei costi (P02A) Economia aziendale (P02A) Economia delle aziende di credito (P02E) Finanza aziendale (P02C) Gestione finanziaria e valutaria (P02E) Marketing (P02B) Organizzazione aziendale (P02D) Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (P02D) Organizzazione delle aziende di credito (P02D) Programmazione e controllo (P02A) Revisione aziendale (P02A) Tecnica bancaria (P02E) Area statistica Analisi di mercato (S02X) Contabilita' nazionale (S02X) Statistica aziendale (S02X) Statistica economica (S02X) Statistica giudiziaria (S03B) Statistica sociale (S03B) Lingue Francese (biennale) Inglese (biennale) Tedesco (biennale) 8. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico - pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'area disciplinare che vengono impartite nell'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. 9. Per sostenere gli esami e' obbligatoria, oltre alla predetta frequenza alle lezioni, la partecipazione alle esercitazioni pratiche, ai seminari ed alle altre attivita' didattiche previste. Tale partecipazione a lezioni ed esercitazioni non potra' essere inferiore ai 2/3 dell'attivita' didattica e delle attivita' pratiche programmate per ogni area. Gli studenti sono tenuti, altresi', a frequentare un corso di inglese o di francese biennale. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche, va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio attinenti alla specializzazione esterna anche all'estero. 10. Superato l'esame teoricopratico dell'ultimo anno di corso di studi della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma dl specialista in diritto dell'economia. 11. La scuola e' retta da un consiglio composto dai docenti delle materie d'insegnamento e dai professori a contratto, previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presieduto da un direttore. Il consiglio esercita le competenze spettanti ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al consiglio di corso di laurea. In particolare il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, e nel rispetto della liberta' d'insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione e il relativo piano di studi. Nella fase di avvio della scuola le attribuzioni del consiglio della scuola stessa sono devolute al consiglio di facolta'. 12. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che insegni nella scuola stessa. 13. L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici e privati con finalita' di sovvenzionamento di attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 14. L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti della scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 28 ottobre 1997 Il rettore: Cuzzocrea